| STATUTO
ASSOCIATIVO Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE 1.1 È costituita l’Associazione Culturale Musicale “Jazz Lighthouse Genova” (d’ora innanzi denominata “l’Associazione”). 1.2 È una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. Art. 2 – FINALITA’ 2.1 L’Associazione ha come finalità lo studio, l’approfondimento e la diffusione della musica jazz. 2.2 Per il miglior perseguimento dei fini divulgativi della musica jazz, l’Associazione potrà promuovere od organizzare spettacoli rivolti alla generalità, pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di approfondimento e pubblicazioni. Art. 3 – CARATTERE E TIPOLOGIA DELL’ASSOCIAZIONE3.1 L’Associazione non persegue fini di lucro. 3.2 Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l’assegnazione di utili. 3.3 Eventuali utili conseguiti dall’associazione potranno tuttavia costituire rimborso delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate a piè di lista. Art. 4 – DOTAZIONE PATRIMONIALE 4.1 L’Associazione provvede alle attività statutarie con l’apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi. 4.2 Costituiscono altresì dotazione patrimoniale eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall’impiego della dotazione. 4.3 In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari. Art. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 5.1 Gli Organi dell’Associazione sono: i singoli Associati l’Assemblea degli Associati il Presidente e il Consiglio Direttivo il Collegio dei Probiviri Art. 6 – ASSOCIATI 6.1 Possono aderire all’Associazione Culturale Musicale “Jazz Lighthouse Genova” tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità, ne condividono lo spirito e gli ideali. 6.2 I Soci si dividono nelle seguenti categorie: 6.2.1 Soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall’Assemblea degli Associati; 6.2.2 Soci onorari: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico. Non hanno diritto di voto e vengono nominati dall’Assemblea. 6.3 I Soci sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall’Assemblea e secondo le loro possibilità. 6.4 La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall’Assemblea degli Associati. 6.5 I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri. Art. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 7.1 L’Assemblea è formata da tutti gli Associati; si riunisce almeno una volta all’anno e delibera sempre a maggioranza semplice degli Associati di età superiore a 16 anni. 7.2 L’Assemblea delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al Presidente le responsabilità per l’esecuzione materiale. 7.3 L’Assemblea delinea il Preventivo Economico anno per anno e approva l’eventuale Rendiconto Consuntivo. 7.4 L’Assemblea provvede al rinnovo della carica del Presidente ogni anno o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o esclusione. 7.5 L’Assemblea deve approvare anticipatamente le spese straordinarie delegando il Consiglio Direttivo per l’esecuzione materiale. Art. 8 – IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO 8.1 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli Associati fra gli Associati maggiorenni e resta in carica per un anno, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea. 8.2 Egli convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e, in caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dall’Associato di età più elevata. 8.3 Il Consiglio Direttivo è composto da: 8.3.1 Presidente 8.3.2 Consiglieri (da un minimo di due a un massimo di cinque) 8.4 Il Consiglio elegge il Segretario dell’Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque tra i soci, nel qual caso il Segretario non ha diritto di voto. 8.5 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti. 8.6 Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti alla gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione. Tra l’altro il Consiglio è competente a: 8.6.1 redigere il Rendiconto Annuale da sottoporre all’esame e approvazione dell’Assemblea; 8.6.2 predisporre la relazione sull’attività svolta da sottoporre all’esame dell’Assemblea; 8.6.3 predisporre i programmi di attività da svolgere da sottoporre all’esame e approvazione dell’Assemblea; 8.6.4 eseguire le delibere assunte dall’Assemblea e attuare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione decisi dalla stessa Assemblea; 8.6.5 emana i Regolamenti interni e attuativi dello Statuto per l’ordinamento dell’attività sociale; 8.6.6 amministra il patrimonio sociale; 8.6.7 gestisce l’Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea. Art. 9 – REGOLAMENTO E ALTRE NORME APPLICABILI 9.1 L’Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario, la cui emanazione è di competenza del Consiglio Direttivo. 9.2 L’Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni. 9.3 Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute. Art. 10 - DURATA 10.1 La durata dell’Associazione è illimitata. 10.2 In caso di scioglimento vale quanto indicato all’art. 4.3 che precede. |